Tribunale di Venezia: legittima la sanzione irrogata dal datore di lavoro al lavoratore che non utilizza la mascherina

Tribunale di Venezia, 4 giugno 2021 – Legittima la sanzione irrogata dal datore di lavoro al lavoratore che non utilizza la mascherina

In questa sentenza il Giudice, dr. Barbara BORTOT, ha ricordato che “il datore di lavoro, quale garante dell’obbligo di tutela della salute dei lavoratori, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie e opportune per prevenire eventi dannosi. L’obbligo datoriale, a fronte del diffondersi dell’epidemia da Coronavirus, è ribadito dal D.L. 17.3.2020 n. 18, che considera infortuni sul lavoro i casi accertati di Coronavirus contratto sul luogo di luogo. Si inserisce in questo quadro il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro siglato il 14 marzo 2020 da Governo, sindacati ed imprese, integrato successivamente dal Protocollo 24.4.2020, che contiene le linee guida condivise tra le parti firmatarie per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli anti-contagio e per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. Tra le misure espressamente previste vi è proprio la fornitura di mascherine e di altri dispositivi individuali, che le aziende devono mettere a disposizione quando i lavoratori sono costretti a prestare la propria attività ad una distanza interpersonale minore di un metro, ma di cui può comunque essere imposto l’utilizzo in relazione alle specifiche realtà organizzative”.

Nel caso di specie la Veritas Spa aveva correttamente evidenziato che il Protocollo “impone le misure organizzative minime da adottare, con l’avvertimento specifico che tali misure sono da integrare con altre e più incisive secondo la peculiarità della singola organizzazione”. Il Giudice ha rilevato anche che “l’imposizione ai lavoratori dell’utilizzo della mascherina da parte di Veritas, affermata nel Protocollo citato condiviso con le OOSS, non è certo misura irrazionale o eccessivamente gravosa, ma risponde pienamente al dovere datoriale di tutelare al meglio i propri dipendenti” e ha infine evidenziato che il ruolo ricoperto di RLS “rende particolarmente grave la condotta e legittima la sanzione irrogata della sospensione per tre giorni”.

Fonte: Olympus.uniurb

Vai al testo completo della sentenza…

Precedente

Prossimo