TUTELA ARIA: D.Lgs. 152/07: Arsenico, Cadmio, Mercurio, Nichel

Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 213 del 13 settembre 2007 il D.Lgs. 152 del 3 agosto 2007 (da non confondere con il D.Lgs. 152/06 dell’anno scorso, detto decreto ambientale). Questo decreto recepisce e attua la direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente”.

TUTELA ARIA

Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 213 del 13 settembre 2007 il D.Lgs. 152 del 3 agosto 2007 (da non confondere con il D.Lgs. 152/06 dell’anno scorso, detto decreto ambientale). Questo decreto recepisce e attua la direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente”.

Art. 1.
Campo di applicazione e finalita’

1. Il presente decreto si propone l’obiettivo di migliorare, in relazione all’arsenico, al cadmio, al nichel ed agli idrocarburipoliciclici aromatici, lo stato di qualita’ dell’aria ambiente e di mantenerlo tale laddove buono. Assicura inoltre la raccolta e la diffusione di informazioni esaurienti in merito alle concentrazioni nell’aria ambiente ed alla deposizione dell’arsenico, del cadmio, del nichel, degli idrocarburi policiclici aromatici e del mercurio.

2. Ai fini previsti dal comma 1 sono stabiliti:

a) i valori obiettivo per la concentrazione nell’aria ambiente dell’arsenico, del cadmio, del nichel e del benzo(a)pirene;
b) i metodi e criteri per la valutazione delle concentrazioni nell’aria ambiente dell’arsenico, del cadmio, del mercurio, del nichel e degli idrocarburi policiclici aromatici;

c) i metodi e criteri per la valutazione della deposizione dell’arsenico, del cadmio, del mercurio, del nichel e degli idrocarburi policiclici aromatici.

Articoli successivi: vedi link a fianco,

Tenere presente che sulla GU n. 220 del 21-9-2007 è stata pubblicata la seguente RETTIFICA:
Nel decreto legislativo citato …, alla pag. 9, prima colonna, all’articolo 10, comma 4, dove e’ scritto: “4. Al decreto del Ministro dell’ambiente 21 aprile 1999, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:”, leggasi: “4. All’articolo 1 del decreto del Ministro dell’ambiente 21 aprile 1999, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:“.

(RMP)

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