Tutela dei consumatori: livelli massimi di residui antiparassitari nei prodotti alimentari.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 269/8 del 13 ottobre 2010 è pubblicato il Regolamento (UE) N. 915/2010 della Commissione del 12 ottobre 2010 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2011, il 2012 e il 2013 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e valutare l’esposizione dei consumatori ai residui antiparassitari nei o sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

Nell’Unione europea i principali componenti dell dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Considerando la notevole evoluzione dell’utilizzo degli antiparassitari nel corso di un triennio, è opportuno controllare a cicli triennali gli antiparassitari in tali prodotti alimentari per consentire la valutazione dell’esposizione dei consumatori e dell’applicazione della normativa dell’Unione europea.

Sulla base di una distribuzione rinominale di probabilità, si può calcolare che l’esame di 642 campioni consente di individuare, con un grado di certezza superiore al 99%, un campione contenente residui di antiparassitari oltre il limite di rilevabilità (LOD), a condizione che almeno l’1% dei prodotti contenga residui in misura superiore a tale limite. La raccolta di tali campioni va ripartita tra gli Stati membri a seconda della popolazione, con un minimo di 12 campioni all’anno per ogni prodotto.

Le linee guida sulle “Procedure di convalida dei metodi e di controllo della qualità per l’analisi dei residui di antipararassitari in prodotti alimentari e mangimi” sono pubblicate nel sito Internet della Commissione http://ec.europa.eu/food/plant/protection/qualcontrol_en.pdf (Documento SANCO /10684/2009 dell’1.1.2010).
Onde evitare qualsiasi confusione dovuta a una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, il regolamento(CE) n. 901/2009 va abrogato nell’interesse della certezza del diritto. E’tuttavia opportuno che continui ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2010.

Il presente regolamento(UE) – conforme al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute per gli animali, stabilisce che gli Stati membri “prelevano e analizzano, nel corso del 2011, 2012 e 2013, campioni delle combinazioni di prodotti/residui antiparassitari indicate nell’allegato I.
Il numero di campioni di ciascun prodotto figura all’allegato II.
Il lotto d sottoporre a campionamento è scelto su base casuale.

La procedura di campionamento, compreso il numero delle unità, è conforme a quanto disposto nella direttiva 2002/63/CE, mentre i campioni sono analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.
Gli Stati membri dovranno fornire i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2011, 2012 e 2013 rispettivamente entro il 31 agosto 2012, 2013 e 2014.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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