Lo schema prevede, fra l’altro, che in caso di proposta di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica a mezzo del telefono – l’addetto dovrà comunicare, all’ inizio di ogni conversazione con il potenziale cliente, le proprie generalità e/o un codice numerico che lo identifichino chiaramente, nonché il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico. La prova dell’ avvenuta stipula del contratto potrà essere fornita anche attraverso la registrazione del testo integrale della conversazione telefonica, ma al più tardi al momento dell’ inizio dell’ esecuzione del contratto, l’ operatore dovrà trasmettere al cliente un modulo di conferma.
Altre norme riguardano l’attivazione o disattivazione di beni e servizi non richiesti. In questi casi gli operatori dovranno ripristinare le condizioni tecniche e contrattuali preesistenti, facendosi carico di tutti i costi , compresi quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione. Viene inoltre confermata la disposizione, già prevista dal Codice delle Comunicazioni, in base alla quale il cliente dovrà essere informato con preavviso di almeno un mese dalle eventuali modifiche delle condizioni contrattuali ed economiche del contratto e del suo diritto di recedere senza penali all’ atto della notifica delle proposte di modifica.
(LG)