Tutela dei consumatori: taluni aspetti dei contratti di multiproprietà.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 33/10 del 3-2-2009 è pubblicata la Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio.

La direttiva CE è stata adottata in considerazione della necessità di rivedere ed integrare la direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di immobili.

Infatti, il settore della multiproprietà si è sviluppato e nuovi prodotti per le vacanze di tipo analogo hanno fatto la loro comparsa sul mercato. Questi nuovi prodotti per le vacanze e alcuni transazioni commerciali connesse con la multiproprietà, come i contratti di rivendita e i contratti di scambio, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 94/47/CE. Inoltre, l’esperienza acquisita con l’applicazione della citata direttiva ha dimostrato che alcuni aspetti già disciplinati dalla direttiva stessa hanno bisogno di essere aggiornati o chiariti, al fine di prevenire lo sviluppo di nuovi prodotti.

Le lacune normative esistenti – si legge nella considerazioni alla nuova direttiva del 14 gennaio 2009 “creano rilevanti distorsioni della concorrenza e causano gravi problemi per i consumatori, ostacolando il normale funzionamento del mercato interno. Pertanto, la direttiva 94/47/CE è stata sostituita dalla nuova direttiva aggiornata. Poiché il turismo svolge un ruolo sempre più importante nelle economie degli Stati membri, è opportuno incoraggiare la crescita e la produttività delle industrie della multiproprietà e dei prodotti per le vacanze di lungo termine mediante l’adozione di norme comuni “.

Per rafforzare la certezza del diritto e consentire ai consumatori e alle imprese di godere pienamente dei vantaggi del mercato interno, è necessario che le leggi degli Stati membri in questo settore siano ulteriormente ravvicinate.
La nuova direttiva lascia impregiudicata, comunque, l’applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, delle disposizioni della presente direttiva a settori che esulano dall’ambito di applicazione della stessa.

Di conseguenza, gli Stati membri possono mantenere o introdurre una normativa nazionale corrispondente alla presente direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di transazioni commerciali che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

I diversi contratti disciplinati dalla presente direttiva vengono definiti chiaramente in modo da impedire l’elusione delle sue disposizioni.
Ad esempio, le prenotazioni multiple di alloggi, incluse le stanza d’albergo, non devono essere intese come contratti di multiproprietà, in quanto non implicano altri diritti e obblighi rispetto a quelli risultanti da prenotazioni separate. Né i normali contratti di locazione devono rientrare nell’Ambito di applicazione dei contratti di multiproprietà, poiché si riferiscono a u n unico periodo continuativo di occupazione e non a periodi multipli.

Ai fini della presente direttiva, non devono essere intesi come contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine i normali sistemi di fidelizzazione che prevedono sconti sui futuri soggiorni negli alberghi di una catena, poiché la partecipazione al sistema non è ottenuta a titolo oneroso o il corrispettivo versato dal consumatore non è principalmente volto ad ottenere sconti o altri benefici su un alloggio.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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