trasferimento dazienda in stato di insolvenza, non si applica nei confronti dei
dirigenti la disposizione dettata dallarticolo 47 della legge n. 428 del 1990 che,
nella ipotesi di raggiungimento dellaccordo di cui al primo comma deroga allarticolo 2112.”
Dunque in caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro dei dirigenti dovrà continuare con limpresa che ha acquistato il complesso aziendale.
Si riportano di seguito per chiarezza le disposizioni citate:
Legge 29/12/1990 n.428 – “Art.47 TRASFERIMENTI DI AZIENDA
Comma 1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’ art. 2112 del codice civile, un trasferimento d’azienda in cui sono occupati piu’ di quindici lavoratori, l’alienante e l’acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell’art.19 della legge 20/05/1970, n.300, nelle unita’ produttive interessate, nonche’ alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo’ essere effettuata per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L’informazione deve riguardare:
a) i motivi del programmato trasferimento d’azienda;
b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ulitimi.
Art. 2112 – Trasferimento dell’azienda. “In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (1).
L’alienante e l’acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell’alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (1).
L’acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa dell’acquirente (1).
Le disposizioni di quest’articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell’azienda”.
(1) Comma così sostituito dall’art. 47, L. 29 dicembre 1990, n. 428.
AG