Tutela del consumatore nelle vendite a domicilio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005 è pubblicata la Legge 17 agosto 2005, n. 173 relativa alla “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”.

Dunque, la “ vendita diretta a domicilio” cioè quella forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o la vendita diretta a domicilio tramite incaricato presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio, saranno regolate dalla Legge 17 agosto 2005,n. 173, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale . 204 del 2 settembre 2005.
Richiamandosi all’art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante “ Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,n. 59 riguardante le vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori, la nuova Legge 17 agosto 2005, n. 173, stabilisce che l’attività di un incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all’obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia, ma anche senza necessità di stipulare un contratto di agenzia da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorchè non esclusiva, o in maniera occasionale, purchè incaricati da una o più imprese. Resta ferma, comunque, la disciplina previdenziale recata dall’art. 44,comma 2, ultimo periodo, del decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269, comma 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003,n. 326.
Inoltre, l’articolo 5 della Legge 173/2005 vieta la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura. E’vietata, altresì, la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, “ catene di Sant’Antonio” che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puroe semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

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