Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 64/52 del 4 marzo 2006 è pubblicata la Direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 concernente linquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nellambiente idrico della Comunità.
Prendendo atto della necessità che gli Stati membri intraprendano unazione generale e simultanea diretta a proteggere lambiente idrico della Comunità contro linquinamento, in particolare quello provocato da certe sostanze persistenti, tossiche o bioaccumulabili, il Parlamento europeo ed il Consiglio dellUE ha adottato la direttiva 2006/11/CE del 15 febbraio 2006.
Gli Stati membri dovranno prendere i provvedimenti atti a eliminare linquinamento delle acque interne superficiali, acque marine territoriali e acque interne del litorale provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nellelenco I dellallegato I, nonché a ridurre linquinamento a ridurre linquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nellelenco II dellallegato I della direttiva.
Ricordiamo che lelenco I dellallegato I comprende:
-composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nellambiente idrico; composti organofosforici; composti organostannici; sostanze di cui è provato il potere cancerogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso; mercurio e composti del mercurio; cadmio e composti del cadmio; oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti e materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque.
Lelenco II dellallegato I comprende le sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze dellelenco I per le quali valori limite di emissione fissate dalle direttive di cui allallegato IX della direttiva 2000/60/CE non sono stati determinati dalle suddette direttive e alcune sostanze singole e alcune categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi che hanno sullambiente idrico un effetto nocivo che può tuttavia essere limitato ad una certa zona e che dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione.
Gli Stati membri dovranno prendere i provvedimenti atti a eliminare linquinamento delle acque interne superficiali, acque marine territoriali e acque interne del litorale provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nellelenco I dellallegato I, nonché a ridurre linquinamento a ridurre linquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nellelenco II dellallegato I della direttiva.
Ricordiamo che lelenco I dellallegato I comprende:
-composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nellambiente idrico; composti organofosforici; composti organostannici; sostanze di cui è provato il potere cancerogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso; mercurio e composti del mercurio; cadmio e composti del cadmio; oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti e materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque.
Lelenco II dellallegato I comprende le sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze dellelenco I per le quali valori limite di emissione fissate dalle direttive di cui allallegato IX della direttiva 2000/60/CE non sono stati determinati dalle suddette direttive e alcune sostanze singole e alcune categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi che hanno sullambiente idrico un effetto nocivo che può tuttavia essere limitato ad una certa zona e che dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione.
Fonte: Eur-Lex
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