Tutela dell’ambiente idrico comunitario da sostanze pericolose

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 64/52 del 4 marzo 2006 è pubblicata la Direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità.

Prendendo atto della necessità che gli Stati membri intraprendano un’azione generale e simultanea diretta a proteggere l’ambiente idrico della Comunità contro l’inquinamento, in particolare quello provocato da certe sostanze persistenti, tossiche o bioaccumulabili, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’UE ha adottato la direttiva 2006/11/CE del 15 febbraio 2006.
Gli Stati membri dovranno prendere i provvedimenti atti a eliminare l’inquinamento delle acque interne superficiali, acque marine territoriali e acque interne del litorale provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell’elenco I dell’allegato I, nonché a ridurre l’inquinamento a ridurre l’inquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell’elenco II dell’allegato I della direttiva.
Ricordiamo che l’elenco I dell’allegato I comprende:
-composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell’ambiente idrico; composti organofosforici; composti organostannici; sostanze di cui è provato il potere cancerogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso; mercurio e composti del mercurio; cadmio e composti del cadmio; oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti e materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque.
L’elenco II dell’allegato I comprende le sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze dell’elenco I per le quali valori limite di emissione fissate dalle direttive di cui all’allegato IX della direttiva 2000/60/CE non sono stati determinati dalle suddette direttive e alcune sostanze singole e alcune categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi che hanno sull’ambiente idrico un effetto nocivo che può tuttavia essere limitato ad una certa zona e che dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione.

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo