Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 288/27 del 6 Novembre 2007 è pubblicata la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
Con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, lUnione europea mette in atto per la prima volta una strategia per fronteggiare le alluvioni che negli ultimi tempi hanno colpito, anche in modo grave, molti dei Paesi membri, come Austria, Francia, Germania e Romania.
In seguito a tali eventi è stata adottata la Direttiva 2007/60/CE, attraverso cui si intende istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi alluvioni, un quadro teso a minimizzare le conseguenze negative per la salute umana, lambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche da esse influenzate. Il provvedimento comunitario, pur partendo dal presupposto che le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire, sottolinea il fatto che determinate attività umane svolte nelle pianure alluvionali (crescita degli insediamenti abitativi e delle attività economiche su tutte), se coniugate alla riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo ed ai cambiamenti climatici, rappresentano un fattore di incremento sul numero delle probabilità che levento si verifichi.
Una prima arma per combattere questo fenomeno viene individuata nella solidarietà tra gli Stati membri, poiché viene ribadito che i Paesi comunitari non devono adottare misure tali da aumentare il rischio di alluvione nei vicini, a meno che esse non siano state coordinate e negli Stati membri interessati abbiano trovato una soluzione concordata. In secondo luogo si auspica anche una collaborazione fattiva con gli Stati terzi, secondo quanto già previsto dalla direttiva 2000/60/CE e dai principi internazionali di gestione del rischio alluvioni. Queste azioni sinergiche, però, trovano fondamento in dettagliati monitoraggi sulla situazione del territorio comunitario, attuale e pregressa, da compiersi a cura di ciascuno Stato membro, con formulazioni di previsioni per il futuro. Questo studio dovrà condurre ad una mappatura delle alluvioni in tutte le zone in cui esista un rischio reale. Il passo successivo dovrà essere la realizzazione di un coordinamento allinterno dei bacini idrografici condivisi. Infine, si dovrà procedere allelaborazione di piani di gestione del rischio, che dovrebbero essere incentrati sulla prevenzione, sulla protezione e sulla preparazione. In particolare la direttiva raccomanda che, per attribuire maggiore spazio ai fiumi, i piani dovrebbero comprendere, per quanto possibile, il mantenimento e/o il ripristino delle pianure alluvionali. Questi piani dovranno tenere, inoltre, conto degli aspetti pertinenti come i costi e benefici, la portata della piena, le vie di deflusso delle acque, la pianificazione del territorio ed il suo utilizzo, la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali.
La direttiva ammette anche linserimento in tali piani di pratiche sostenibili nellutilizzo cdel suolo, nel miglioramento di ritenzione delle acque e nellinondazione controllata di certe aeree in caso di fenomeno alluvionale. Infine, i piani dovrebbero essere riesaminati periodicamente e, al bisogno, aggiornati, tenendo conto anche delle possibili ripercussioni dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni. Questa direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 26 novembre 2009.
(LG-FF)
In seguito a tali eventi è stata adottata la Direttiva 2007/60/CE, attraverso cui si intende istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi alluvioni, un quadro teso a minimizzare le conseguenze negative per la salute umana, lambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche da esse influenzate. Il provvedimento comunitario, pur partendo dal presupposto che le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire, sottolinea il fatto che determinate attività umane svolte nelle pianure alluvionali (crescita degli insediamenti abitativi e delle attività economiche su tutte), se coniugate alla riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo ed ai cambiamenti climatici, rappresentano un fattore di incremento sul numero delle probabilità che levento si verifichi.
Una prima arma per combattere questo fenomeno viene individuata nella solidarietà tra gli Stati membri, poiché viene ribadito che i Paesi comunitari non devono adottare misure tali da aumentare il rischio di alluvione nei vicini, a meno che esse non siano state coordinate e negli Stati membri interessati abbiano trovato una soluzione concordata. In secondo luogo si auspica anche una collaborazione fattiva con gli Stati terzi, secondo quanto già previsto dalla direttiva 2000/60/CE e dai principi internazionali di gestione del rischio alluvioni. Queste azioni sinergiche, però, trovano fondamento in dettagliati monitoraggi sulla situazione del territorio comunitario, attuale e pregressa, da compiersi a cura di ciascuno Stato membro, con formulazioni di previsioni per il futuro. Questo studio dovrà condurre ad una mappatura delle alluvioni in tutte le zone in cui esista un rischio reale. Il passo successivo dovrà essere la realizzazione di un coordinamento allinterno dei bacini idrografici condivisi. Infine, si dovrà procedere allelaborazione di piani di gestione del rischio, che dovrebbero essere incentrati sulla prevenzione, sulla protezione e sulla preparazione. In particolare la direttiva raccomanda che, per attribuire maggiore spazio ai fiumi, i piani dovrebbero comprendere, per quanto possibile, il mantenimento e/o il ripristino delle pianure alluvionali. Questi piani dovranno tenere, inoltre, conto degli aspetti pertinenti come i costi e benefici, la portata della piena, le vie di deflusso delle acque, la pianificazione del territorio ed il suo utilizzo, la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali.
La direttiva ammette anche linserimento in tali piani di pratiche sostenibili nellutilizzo cdel suolo, nel miglioramento di ritenzione delle acque e nellinondazione controllata di certe aeree in caso di fenomeno alluvionale. Infine, i piani dovrebbero essere riesaminati periodicamente e, al bisogno, aggiornati, tenendo conto anche delle possibili ripercussioni dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni. Questa direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 26 novembre 2009.
(LG-FF)
Fonte: Eur-Lex
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