UE – Condizioni speciali per le importazioni dalla Cina di prodotti lattieri.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 259/10 del 27-9-2008 è pubblicata la Decisione della Commissione 2008/757/CE del 26 settembre 2008 che impone condizioni speciali per le importazioni dei prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti.

L’articolo 53 del Regolamento(CE) n. 178/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, contempla la possibilità che, per tutelare la salute umana, l salute degli animali o l’ambiente, vengano adottate a livello comunitario le misure urgenti del caso per alimenti o mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

La Commissione europea ha recentemente appreso che in Cina sono stati riscontrati elevati livelli di melanina nel latte per lattanti e in altri prodotti lattieri.
La melanina è un prodotto chimico intermedio che trova impiego nella fabbricazione di resine amminiche e della plastica, nonché come monomero e additivo per plastica. Un tenere elevato di melanina nei prodotti alimentari può determinare effetti molto gravi per la salute.

Conseguentemente sono vietate le importazioni dalla Cina nella Comunità europea di latte e prodotti lattieri compreso il latte in polvere. Tuttavia è possibile che siano giunti sui mercati dell’Unione europea alcuni prodotti composti (ovvero prodotti contenenti allo stesso tempo un prodotto trasformato di origine animale e un prodotto di origine no animale) contenenti componenti di latte trasformato.

Per fronteggiare il rischio per la salute che potrebbe derivare dall’esposizione alla melanina contenuta in questi prodotti composti, gli Stati membri devono garantire che vengano sottoposti a controlli sistematici prima dell’importazione nella Comunità tutti i prodotti contenenti almeno il 15% dik prodotto lattiero originari della Cina e che vengano immediatamente distrutti tutti i prodotti di questo tipo con un tenore di melanina superiore a 2,5 mg/kg.

Questo tenore massimo risponde all’esigenza di garantire un ampio margine di sicurezza. Un principio di precauzione consiglia di sottoporre a controlli anche i prodotti composti per i quali non sia possibile determinare il contenuto di prodotto lattiero. E’ altresì opportuno che gli Stati membri garantiscano controlli adeguati dei prodotti composti già presenti nella Comunità e all’occorrenza provvedano al ritiro di tali prodotti.

I costi dei controlli all’importazione e delle misure ufficiali adottate in relazione ai prodotti risultati non conformi rispetto al tenore massi mo indicato sono d imputare all’operatore del settore alimentare responsabile del prodotto in questione.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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