UE – Istituzione di una Fondazione europea per la formazione professionale.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 354/82 del 31-12-2008 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce una Fondazione per la formazione professionale (rifusione).

Il Regolamento(CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale, h subito diverse e sostanziali modificazioni.

In occasioni di nuove modifiche è opportuno, per un’esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento.

Tra i vari “considerando” che hanno portato il Parlamento europeo e il Consiglio a tale “rifusione” del Regolamento, vi sono i programmi di assistenza esterna ai paesi i inclusi nelle attività di formazione europea per la formazione professionale che devono essere sostituiti da nuovi strumenti della politica delle relazioni esterne, in particolare lo strumento introdotto dal regolamento(CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) e lo strumento introdotto dal regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato.

Nel contesto delle politiche dell’Unione europea per le relazioni esterne la Fondazione europea per la formazione professionale costituisce un importante contributo per il miglioramento dello sviluppo del capitle umano, in particolare l’istruzione e la formazione nella prospettiva dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

Conformemente alla decisione del 29 ottobre 1993 adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri a livello di capi di stato o di governo relativa alla fissazione delle sedi di taluni organismi e servizi delle Comunità europee, nonché di Eurogol, la Fondazione ha sede in Torino, Italia.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire assistere i paesi terzi in materia di sviluppo del capitale umano, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato.

Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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