UE – Provvedimenti contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 86/29 dell’1 aprile 2010 è pubblicata la Direttiva 2010/26/UE della Commissione del e31 marzo 2010 che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali.

L’articolo 14 bis della direttiva 97/68/CE stabilisce i criteri e la procedura per la proroga del periodo di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 7, della medesima direttiva. Gli studi condotti a norma dell’articolo 14 bis di tale direttiva evidenziano effettive difficoltà tecniche ad ottemperare ai requisiti previsti dalla fase II per le macchine portatili, ad uso professionale ed operanti in diverse posizioni, sulle quali sono intallati motori delle classi SH:2 e SH:3.
In base a tale direttiva è quindi necessario prorogare fino al 31 luglio 2013 il periodo di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 7.

Infatti, dalla modifica della direttiva 97/68/CE, intervenuta nel 2004, sono stati realizzati progressi tecnici nella progettazione dei motori diesel per renderli conformi ai valori limite di emissione allo scarico previsti per le fasi III B e IV. Sono stati sviluppati motori a controllo elettronico che hanno in larga misura sostituito i sistemi meccanici di iniezione e controllo del carburante. E’ pertanto opportuno adattare di conseguenza gli attuali requisiti generali di omologazione contenuti nell’allegato I della direttiva 97/68/CE e introdurre requisiti generali di omologazione per le fasi III b e IV.

Dato che la direttiva 97/68/Ce prevede l’omologazione dei motori della fase III B (categoria L) dal 1° gennaio 201p0, è necessario prevedere la possibilità del rilascio dell’omologazione a decorrere da tale data.

Con effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale gli Stati membri possono rilasciare l’omologazione per i motori a controllo elettronico conformi ai requisiti di cui agli allegati I, II, III, V e XIII della direttiva 97/68/CE, come modificata dalla presente direttiva.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua pubblicazione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni che dovranno essere applicate a decorrere dal 31 marzo 2011.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo