UE, Attrezzature, Nuova Direttiva 2009/104/CE, pubblicata su GUUE L 260/5 del 3.10.2009

Pubblicata sulla GUUE L 260/5 del 3.10.2009 la “versione codificata” della DIRETTIVA 2009/104/CE del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (2.a direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Pubblicata sulla GUUE L 260/5 del 3.10.2009 la ” versione codificata ” della DIRETTIVA 2009/104/CE del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (2.a direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

Articoli 1, 2 (omissis) vedi link

Articolo 3 – Obblighi generali
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’uso di dette
attrezzature di lavoro.
All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell’impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero
aggiungervisi a causa dell’uso di dette attrezzature di lavoro.

2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro 1
prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.

Altri Articoli: vedi link

(Pa-Ra)

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