UE-Attuazione del secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 53/41 del 26.2.2009 è pubblicata la Decisione della Commissione del 23 febbraio 2009 che adotta il piano di lavoro per il 2009 per l’attuazione del secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), e stabilisce i criteri di selezione, di attribuzione e di altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del programma.

La decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ha istituito il secondo programma d’azione comunitario in materia di salute (2008-2013) che mira ad integrare, sostenere e conferire un valore aggiunto alle politiche degli Stati membri e a fornire un contributo all’accrescimento della solidarietà e della prosperità nell’Unione europea.

Il programma ha tra i suoi obiettivi quello di migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini e di promuovere la salute, anche riducendo le disparità sanitarie, e di elaborare e diffondere informazioni e conoscenze
Come indicato all’articolo 1 della presente Decisione:
“1. Sono adottati il piano di lavoro 2009 per l’attuazione del secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), di cui all’allegato I, nonché i principi generali e criteri di selezione e di finanziamento delle azioni relative al programma in materia di salute (2003-2008), di cui gli allegati II, IV e V.
Essi fungeranno d decisione di finanziamento per le sovvenzioni e i contratti per la cui attribuzione non è necessaria una decisione della Commissione.
“2.Nei limiti del bilancio indicativo massimo stanziato per tutte le azioni specifiche, non sono considerate sostanziali le modifiche cumulate non superiori al 20% a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi del piano di lavoro. L’ordinatore di cui all’articolo 59 del regolamento finanziario dette modifiche nel rispetto dei principi della sana gestione finanziaria.
“3. Il Direttore generale della DG “Salute e consumatori” garantisce l’attuazione generale di suddetto piano di lavoro”.
Articolo 2 – Le sovvenzioni che tale piano di lavoro definisce come sovvenzione a favore di organismi che si trovino in situazione di monopolio di diritto o di fatto sono concesse ai sensi dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera c) e lettera f) delle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario.
Articolo 3 – Gli stanziamenti di bilancio necessari per l gestione del programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) sono delegati all’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori alle condizioni e nei limiti degli importi previsti dall’allegato I del piano di lavoro.
La sovvenzione di funzionamento iscritta nella linea di bilancio 17 01 04 30 viene pagata all’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori.
Articolo 4 – Gli stanziamenti di cui all’allegato I del piano di lavoro possono essere usati per versare interessi di mora ai sensi dell’articolo 83 del regolamento finanziario.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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