UE – Equipollenze fra le categorie di patenti di guida.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 730/31 del 10-10-2008 è pubblicata la Decisione della Commissione 2008/766/CE del 25 agosto 2008 relativa alle equipollenze fra le categorie di patenti di guida.

La presente decisione, approvata il 25 agosto 2008, si applica a tutte le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri, in corso di validità e in circolazione.

Le tabelle delle equipollenze tra le categorie delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri anteriormente alla piena attuazione della Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 e le categorie armonizzate di cui all’articolo 3 della direttiva stessa, sono riportate nell’allegato I della presente decisione.

Le categorie delle patenti di guida rilasciate prima dell’attuazione della direttiva 91/439/CEE abilitano il titolare alla guida di veicoli delle categorie corrispondenti definite nelle tabelle di cui all’allegato I della presente decisione, senza sostituzione della patente. Possono essere applicate determinate limitazioni, che sono indicate per la relativa abilitazione nell’allegato I della presente decisione.

Quando una patente di guida viene sostituita con una patente di modello comunitario, quale definito negli allegati I e I bis della direttiva 91/439/CEE, al titolare devono essere garantiti diritti equipollenti secondo le corrispondenze indicate nell’allegato I della presente decisione.

La decisione 2000/275/CE è abrogata con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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