UE: procedimenti infrazione per l’Italia: Rumore, RAEE, Informazione Ambientale

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Nel 2002 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la direttiva (2002/96/CE) sui rifiuti di RAEE che impone agli Stati membri di istituire sistemi per la raccolta di questi rifiuti entro agosto 2005, assicurandone il reimpiego, il recupero e il riciclaggio e provvedendo al corretto smaltimento dei rifiuti rimanenti. Una modifica del 2003 alla direttiva RAEE (2003/108/CE) chiarisce ulteriormente gli obblighi in merito al finanziamento di apparecchiature professionali (non domestiche).
Insieme alla direttiva RAEE il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che a partire dal 1° luglio 2006 vieta l’uso di determinate sostanze per favorire il riciclaggio e ridurre le emissioni quando i rifiuti restanti sono interrati o inceneriti.
Le tre direttive comunitarie dovevano essere recepite entro il 13 agosto 2004. Francia, Italia e Regno Unito non le hanno recepite.

La Commissione ha quindi inviato un parere motivato agli otto Stati membri.
Rumore ambientale
La direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale definisce un’impostazione comune per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale. Gli Stati membri sono tenuti a seguire metodologie comuni per tracciare una mappa delle zone più a rischio di inquinamento acustico, tutelare il diritto del pubblico a essere informato e consultato e attuare piani d’azione a livello locale. Questa direttiva rappresenterà inoltre la base per l’elaborazione di provvedimenti comunitari relativi alle sorgenti di rumore.
Poiché Austria, Belgio, .. Italia, … non hanno attuato la direttiva entro il termine fissato (18 luglio 2004), la Commissione ha inviato loro un parere motivato.

Accesso del pubblico alle informazioni ambientali
La direttiva 2003/4/CE concede ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni ambientali che le autorità pubbliche detengono o producono, come i dati sulle emissioni, l’impatto che esse hanno sulla salute dei cittadini e i risultati delle valutazioni d’impatto. La direttiva rispecchia le disposizioni della convenzione di Aarhus del 1998, di cui la Comunità europea è parte contraente dal maggio 2005.
La direttiva dimezza (da due mesi a un mese) i tempi entro i quali le autorità pubbliche devono presentare le informazioni richieste e chiarisce in quali casi le autorità possono rifiutarsi di diffonderle.
Il testo impone anche agli Stati membri di istituire una procedura di riesame in caso di ricorso del pubblico contro atti o omissioni della pubblica autorità in relazione ad una richiesta di informazioni ambientali.
La direttiva avrebbe dovuto essere recepita nei vari ordinamenti nazionali entro il 14 febbraio 2005. La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato agli Stati membri in ritardo: Belgio, …Italia …

Valutazione strategica ambientale
La direttiva di “Valutazione ambientale strategica” (2001/42/CE) integra la direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale del 1985. Mentre la direttiva dell’85 riguarda la valutazione dell’impatto ambientale di progetti, la più recente mira a garantire che le decisioni più strategiche concernenti piani e programmi settoriali, come quelli riguardanti i trasporti, siano esaminate preventivamente e stabilisce, inoltre, che prima di adottare tali decisioni occorre valutare l’impatto sull’ambiente naturale e antropico e consultare il pubblico.
La normativa nazionale di recepimento doveva essere adottata al più tardi entro il 21 luglio 2004. Austria, … Italia, … non hanno però adempiuto ai loro obblighi e quindi la Commissione europea ha inviato loro un ultimo avvertimento scritto (ultima fase prima del deferimento alla Corte di giustizia delle Comunità europee).

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