Ricordiamo che, nel settembre 2005, la Corte di Giustizia europea ha confermato la competenza della Comunità a adottare misure relative al diritto penale connesse con la tutela dellambiente ove ciò sia necessario per garantire lattuazione efficace della politica ambientale comunitaria. Per questo motivo la Corte ha annullato la decisione quadro sulla criminalità ambientale adottata nel 2003. La proposta presentata dalla Commissione è pertanto diretta a sostituire l decisione quadro e, tra le altre cose, istituisce un elenco minimo di reati ambientali gravi che dovranno essere considerati fatti penalmente rilevanti in tutta la Comunità.
Approvando il pacchetto di emendamenti di compromesso negoziati con il Consiglio dal relatore Hartmut Nassauer (PPE/DE, DE), il Parlamento europeo ha permesso ladozione definitiva sulla tutela penale dellambiente. I sistemi sanzionatori vigenti, infatti, non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa UE. La direttiva, pertanto, intende rafforzare il rispetto della legislazione UE mettendo a disposizione sanzioni penali che sono indice di una riproduzione sociale diversa rispetto a quelle amministrative. Il provvedimento potrà quindi entrare in vigore dopo venti giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dellUE e gli Stati membri avranno due anni per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva.
Riprendendo quanto suggerito dagli eurodeputati, un emendamento di compromesso precisa che la direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali per gravi violazioni del diritto comunitario in materia di protezione dellambiente. Tuttavia essa non crea obblighi per quanto riguarda lattuazione di tali sanzioni o di altri strumenti giuridici disponibili nei casi individuali. La direttiva, inoltre, non pregiudica altri sistemi di responsabilità per danni ambientali previsti dalla legislazione comunitaria o nazionale.
Poiché l direttiva detta soltanto norme minimali, gli Stati membri avranno l facoltà di mantenere in vigore o adottare misure più stringenti finalizzate ad unefficace tutela penale dellambiente, che devono comunque essere compatibili con il Trattato dellUE.
(LG-FF)