UE, Sottoprodotti alimentari, Alimenti, Metalli Pesanti, Autoveicoli inquinanti

Direttive, Regolamenti e Raccomandazioni UE

SOTTOPRODOTTI ANIMALI
Sulla GUUE n L 019 del 21.1.05 sono pubblicati:
– Regolamento (CE) n. 92/2005 del 19 gennaio 2005 (recante attuazione del regolamento n. 1774/2002 per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l’utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi)
– Regolamento (CE) n. 93/2005 del 19 gennaio 2005 (che modifica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda la trasformazione dei sottoprodotti di origine ittica e i documenti commerciali per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale).

ALIMENTI
La Direttiva 2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, ha modificato la direttiva 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari (GUUE n L 019 del 21.1.05).

METALLI PESANTI
Il Regolamento (CE) n. 78/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, ha modificato il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i metalli pesanti (GUUE n L 016 del 20.1.05).

VEICOLI INQUINANTI
Raccomandazione 2005/27/CE della Commissione, del 12 gennaio 2005, riguardante gli elementi che, ai fini della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla benzina e al combustibile diesel, configurano la disponibilità di benzina senza piombo e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo su una base geografica adeguatamente equilibrata (GUUE n L 015 del 19.1.05).

Precedente

Prossimo