a – salute e sicurezza sul lavoro: D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 624/96 (relativo alle attrezzature di lavoro)
b – alimenti, rifiuti, energia, caccia, IPPC
c – recepimento di altre numerose direttive UE (previste in appositi allegati A e B alla Legge Comunitaria), tramite decreti legislativi da emanare in un anno.
626: sono state approvate due modifiche e tre deleghe al Governo (per successive modifiche), alcune in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 del 15 dicembre 2001 (contro lo Stato Italiano).
La modifica all’art. 4, comma 1, del D.lgs. 626 ha introdotto la parola “tutti” e il concetto della valutazione di “tutti” i rischi ed è stato sostituito dal seguente: “1.Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compreso quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro.
La modifica all’art. 8, comma 6, del D.Lgs. 626/94 introduce un “deve” al posto di un “può” relativamente alla possibilità di rivolgersi a persone o servizi esterni in caso di insufficienti capacità interne in tema di SPP , il sevizio di prevenzione e protezione. Il nuovo Art. 8, comma 6 diventa: “6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all’azienda, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
E’ prevista la delega anche per la modifica all’articolo 36 del D.Lgs. 626/94 con il differimento al 5 dicembre 2002 del termine (era il 30 giugno 2001) del cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359, concernente alcune attrezzature di lavoro, che viene differito limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell’allegato XV.
Approvata una delega al Governo per definire c.d. requisiti professionali degli RSPP ovvero le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Approvata anche una delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (industrie estrattive), prevedendo che per talune tipologie di attività estrattive possano essere individuati i requisiti professionali per la nomina del direttore responsabile.
Fra le altre disposizioni la modifica:
– all’articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di prodotti cosmetici
– all’articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di traffico illecito di rifiuti
– all’articolo 9-quinques del DL 9 settembre 1988, n. 397 in materia di raccolta e riciclaggio di batterie esauste.