Uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti

La Decisione della Commissione del 27 giugno 2002 concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri

La G.U.C.E. L 172/57 del 2 luglio 2002 pubblica la Decisione della Commissione del 27 giugno 2002 concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull’ attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’ uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti.Il questionario allegato alla Decisione di cui sopra viene inviato agli Stati membri sei mesi prima dell’ inizio del periodo cui si riferisce la relazione. La prima relazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2004. Le risposte al questionario devono essere il più possibile brevi e precise. L’ informazione presentata, concernente in particolare il numero di impianti e le misure prese, può comprendere dati rappresentativi, a condizione che sia sufficiente dimostrare la conformità ai requisiti della direttiva 1999/13/CE. Per ciascuna delle venti sezioni dell’ allegato II A deve essere fornita una stima del numero di impianti che rientrano nella catalogazione settoriale che si è dato lo Stato membro, e comunque tutti gli impianti esistenti disciplinati dall’ art. 2,paragrafo 2, della direttiva alla fine del periodo cui si riferisce la relazione; tutti gli impianti registrati o autorizzati dall’ autorità competente durante il periodo cui si riferisce la relazione. E’ facoltativa la risposta alla domanda: quanti impianti sono disciplinati dalla direttiva IPPC? Fra le altre domande vi è quella che richiede come si tiene conto della necessità di escludere qualsiasi grave rischio per la salute umana o per l’ambiente. Altre domande riguardano l’ attuazione del Piano nazionale e quanti impianti sono inclusi nello stesso Piano, quanti impianti sono sottoposti a misurazioni periodiche con frequenza superiore ad u anno, quante violazioni sono state accertate. E’ richiesto di descrivere brevemente le pratiche adottate per assicurare la conformità dei valori limite di emissione negli scarichi gassosi ai valori di emissione diffusa e ai valori di emissione totale. Viene richiesto anche quale procedura è stata adottata per assicurare il piano di riduzione delle emissioni. Infine, vengono richieste prove di conformità al Piano di gestione dei solventi, sull’ accesso del pubblico all’ informazione e sul rapporto con altri strumenti comunitari.

Fonte: Eur-Lex

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