Emanato un decreto che modifica la direttiva 76/769/CEE
Il Ministero della salute, con decreto 10 gennaio 2002 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2002 ) modifica la direttiva 76/769/CEE relativa all’ immissione sul mercato e all’ uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Tale modifica si è resa necessaria in attuazione del decreto ministeriale 13 dicembre 1999 concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti modifiche alla citata direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976. Le sostanze e i preparati pericolosi soggetti alle restrizioni sono aggiunte a quelle di cui ai punti 29 e 31 dell’ appendice all’ allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998 e modificato, da ultimo, dal decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999. Pertanto, all’ allegato 1 sono aggiunte al punto 29- sostanze cancerogene: categoria 2 la Cloroanilina, le fibre ceramiche refrattarie; fibre per scopi speciali, escluse quelle espressamente indicate nell’ allegato 1 della direttiva 67/548/CEE: ( fibre artificiali vetrose-silicati) che presentano un orientamento casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi ( Na in base 2 O+K+CaO+MgO+BaO) inferiore a o pari al 18% in peso); al Punto 31 – Sostanze tossiche per la riproduzione categoria 2: 6-(2-cloroetil) 6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano;etacelasis..Per quanto riguarda le fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulti maggiore rispetto a 6 mu m, la classificazione “cancerogeno” non è necessaria.
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