Utilizzazione del pet-coke negli impianti di combustione

In seguito all’ “emergenza Gela” emanato un’ apposito decreto-legge

Il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’ 8 marzo 2002) reca ” Disposizioni urgenti per l’individuazione della disciplina relativa all’ utilizzazione del coke da petrolio ( pet-coke) negli impianti di combustione”. Questo decreto-legge è la conseguenza, tutta particolare, che è venuta a determinarsi nello stabilimento AGIP di Gela in Sicilia: o rispettare la normativa sui rifiuti prevista dal decreto legislativo 22/97, conosciuto come decreto Ronchi, o rischiare la “messa in stato di libertà” ( mi parte che oggi si dica così) di 3000 lavoratori. Per evitare la fermata della raffineria, si è ricorsi ad un decreto-tampone che, se pure provvisoriamente ,risolve il problema dei posti di lavoro,ma non risolve certamente il problema dell’ inquinamento ambientale e, soprattutto, della salute dei lavoratori e della popolazione della cittadina siciliana. Secondo quanto dichiarato da Francesco Ferrante, direttore generale di Legambiente, ” gli abitanti e gli operai di Gela scontano sulla loro pelle un decennio di inadempienze e colpevoli silenzi. La centrale termoelettrica dell’ AGIP dal ’95 brucia pet coke come fosse combustibile, nonostante il decreto Ronchi del ’97 lo classifichi inequivocabilmente come rifiuto, in recepimento alle norme europee. Chi vuole servirsene per generare energia termica o elettrica deve quindi sottoporlo a specifici trattamenti in caso di combustione.Questi anni di condotta illegale rischiano di essere cancellati in pochi giorni, sotto la minaccia di una situazione esplosiva: ancora una volta, con l’incubo del ricatto occupazionale, si faranno concessioni agli industriali che paventano la dismissione degli impianti”. Infatti, il decreto-legge del 7 marzo 2002, n. 22, prendendo a riferimento la direttiva 96/61/CE sulla protezione e controllo integrato dell’ inquinamento, approvata nel 2001, che al punto 2.7 relativo al processo di coking, definisce come ” prodotto di raffineria e combustibile” il coke da petrolio ( così detto “pet-coke”) e che al punto 5.2.10 ” descrive come migliori tecniche disponibili il precipitatore elettrostatico per l’abbattimento delle emissioni di polveri e la desolforazione per la riduzione delle emissioni di ossidi zolfo, corrispondenti a quelle installate e funzionanti presso la raffineria di Gela, e tenuto in particolare che il sistema di desolforazione e denitrificazione della centrale di produzione di energia elettrica di Gela – unico impianto di questo tipo esistente in Italia – assicura, visto l’elevato tecnologico, una combustione ambientalmente sicura di “pet-coke”, il Ministro dell’ ambiente di concerto con i Ministri delle attività produttive e del lavoro, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato emanato il citato decreto-legge che modifica il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, aggiungendo ai rifiuti di lavorazioni industriali il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso industriale…”. Secondo il Ministro dell’ ambiente, Matteoli, ” Avremmo voluto risolvere il problema del petrolchimico di Gela non sotto la spinta dell’emergenza. Era però necessario prendere una decisione in tempi brevissimi anche perché fermare il processo produttivo del petrolchimico avrebbe significato la chiusura di altri impianti, come un dissalatore che da acqua a 12 comuni della Sicilia. Ora bisogna completare il risanamento.” Ma , sempre secondo il direttore generale di Legambiente Francesco Ferrante, ” La situazione di Gela non si cambia con un decreto né in pochi giorni. E’ necessario e urgentissimo mettere in piedi un efficiente e sistematico monitoraggio degli impatti ambientali – in atmosfera, sulle acque, nel terreno. Il passo successivo dovrà essere la revisione e la rapida applicazione del Piano di risanamento ambientale, partendo da interventi a brevissimo termine che rendano tollerabili le condizioni di lavoro negli impianti e la vita in tutto il territorio di Gela”.

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