Per gli agenti cancerogeni e mutageni l’articolo 235 del D.Lgs 81/2008 stabilisce che ogni qual volta il ricorso ad un sistema chiuso non sia tecnicamente possibile il datore di lavoro deve provvedere affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite stabilito nell’ALLEGATO XLIII/81.
Nell’allegato sono attualmente elencati solo 3 agenti: Benzene, CVM e Polveri di legno, quest’ultimo peraltro con un limite ritenuto dagli addetti ai lavori eccessivamente alto.
Tuttavia dal 2017 sono intervenuti tre aggiornamenti alla Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni che hanno significativamente allungato la lista del VLE e, tra l’altro, ridotto il valore per le polveri di legno da 5 a 2 mg/m3 con uno step transitorio a 3 mg/m3 fino al gennaio 2023.
L’articolo completo di Gianandrea Gino è disponibile al link sottostante.