Come previsto dallarticolo 1 del presente decreto, ai sensi dellarticolo 12 della legge n. 241/1990, sono determinati con il presente decreto i criteri e le modalità per la concessione di contributi in favore delle iniziative di seguito indicate, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche dik qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento nazionale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. In particolare il campo di applicazione delle attività per le quali sono concessi dei contributi dovrà riguardare le seguenti categorie di iniziative:
a) iniziative di promozione e valorizzazione riguardanti la partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni, realizzazione di interventi, da parte di consorzi di tutela incaricati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da organismi di carattere associativo, di seguito indicati come soggetti proponenti, operanti per la valorizzazione dellimmagine e per il miglioramento della qualità dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di orine, dalle indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nonché per una migliore produzione ed una più estesa divulgazione, conoscenza ed informazione dei prodotti stessi;
b) iniziative riguardanti la salvaguardia dellimmagine e la tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale, predisposte da consorzi di tutela incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché da altri organismi di carattere associativo, che svolgono attività di tutela, salvaguardia dellimmagine e valorizzazione, operanti nel settore dei prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialità tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Le istanze concernenti la richiesta di contributi per lattuazione delle iniziative di cui allarticolo 1 (lettera a) e b) devono pervenire al Ministero, pena lesclusione, entro il 1° marzo di ogni anno, in duplice copia.
Lamministrazione, su parere della commissione esaminatrice appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la rispondenza alle categorie di cui allarticolo 1, nonché la loro idoneità tecnico-economica. Il giudizio di idoneità no comporterà limmediata ammissione a contributo delle relative istanze.
(LG-FF)