Valorizzazione caratteristiche qualità prodotti agricoli: criteri per concessione contributi.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011 è pubblicato il Decreto 22 dicembre 2010 concernente la Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento UE, ai sensi dei regolamenti numero 509/06, 510/06, 1234/2007, 607/2009 e d riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Con l’adozione di questo decreto, il Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo turale e della qualità ritiene opportuno modificare il decreto ministeriale n. 17157 del 10 novembre 2009 al fine di specificare in maniera più dettagliata i criteri per l’attribuzione dei contributi in questione, anche in considerazione della necessità di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione e delle modalità per la concessione dei contributi.

Come previsto dall’articolo 1 del presente decreto, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241/1990, sono determinati con il presente decreto i criteri e le modalità per la concessione di contributi in favore delle iniziative di seguito indicate, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche dik qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento nazionale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. In particolare il campo di applicazione delle attività per le quali sono concessi dei contributi dovrà riguardare le seguenti categorie di iniziative:
a) iniziative di promozione e valorizzazione riguardanti la partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni, realizzazione di interventi, da parte di consorzi di tutela incaricati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da organismi di carattere associativo, di seguito indicati come soggetti proponenti, operanti per la valorizzazione dell’immagine e per il miglioramento della qualità dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di orine, dalle indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nonché per una migliore produzione ed una più estesa divulgazione, conoscenza ed informazione dei prodotti stessi;
b) iniziative riguardanti la salvaguardia dell’immagine e la tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale, predisposte da consorzi di tutela incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché da altri organismi di carattere associativo, che svolgono attività di tutela, salvaguardia dell’immagine e valorizzazione, operanti nel settore dei prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialità tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Le istanze concernenti la richiesta di contributi per l’attuazione delle iniziative di cui all’articolo 1 (lettera a) e b) devono pervenire al Ministero, pena l’esclusione, entro il 1° marzo di ogni anno, in duplice copia.

L’amministrazione, su parere della commissione esaminatrice appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la rispondenza alle categorie di cui all’articolo 1, nonché la loro idoneità tecnico-economica. Il giudizio di idoneità no comporterà l’immediata ammissione a contributo delle relative istanze.

(LG-FF)

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