E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007 il decreto del Ministero della Salute 26 luglio 2007 sull’organizzazione delle funzioni previste dal regolamento (CE) del 18 gennaio 2002, n. 178 in materia di valutazione del rischio della catena alimentare.
L’articolo 1 del decreto stabilisce che “1. Per assicurare il coordinamento delle funzioni previste dal regolamento (CE) del 18 gennaio 2002, n. 178 in premessa citato in materia di valutazione del rischio nella catena alimentare, operano presso il Ministero della salute il Comitato strategico di indirizzo ed il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
2. Il supporto operativo, l’istruttoria e le funzioni di segreteria dei comitati di cui al comma 1 sono assicurate dal Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare del Ministero della salute, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189.”
L’articolo 2 è dedicato al Comitato nazionale per la sicurezza alimentare e l’articolo 3 al Comitato strategico di indirizzo; tali Comitati presentano una relazione triennale relativa agli obiettivi realizzati dal Ministero della salute e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 5).
2. Il supporto operativo, l’istruttoria e le funzioni di segreteria dei comitati di cui al comma 1 sono assicurate dal Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare del Ministero della salute, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189.”
L’articolo 2 è dedicato al Comitato nazionale per la sicurezza alimentare e l’articolo 3 al Comitato strategico di indirizzo; tali Comitati presentano una relazione triennale relativa agli obiettivi realizzati dal Ministero della salute e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 5).
AG
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