Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2010 è pubblicato il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 relativo alla “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni “.

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camere dei Deputati e considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere entro il termine prescritto, sulla proposta del Ministro per le Politiche europee e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno, per i beni e le attività culturali e per i rapporti con le regioni, il Presidente della Repubblica ha emanato il presente decreto legislativo che disciplina le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni “al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni.

“Restano ferme le disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni di seguito denominato: “decreto legislativo n. 152 del 2006”, nonché la pertinente normativa di protezione civile anche in relazione alla materia del sistema di allertamento nazionale”.
Per quanto riguarda le “Competenze amministrative”, l’articolo 3 del presente decreto legislativo prevede che:
“1.Ferme restando le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, agli adempimenti di cui agli articoli 4,5,6 e u7, comma 3, lettera a), provvedono, secondo quanto stabilito agli stessi articoli, le Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 634 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alle quali, ai sensi dell’articolo 67 dello stesso decreto, compete l’adozione dei piani di stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico.
“2. Le regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, provvedono, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
n. 59 dell’11 marzo 2004, per il distretto idrografico di riferimento, alla predisposizione ed all’attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, secondo quanto stabilito all’articolo 7, comma 3, lettera b).”

Come previsto dall’articolo 4 del presente decreto, le Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 “effettuano nell’ambito del distretto idrografico di riferimento, entro il 22 settembre 2011, la valutazione preliminare del rischio di alluvione, facendo salvi gli strumenti già predisposti nell’ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previdenti, nonché delle disposizioni della parte terza, sezione I, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La valutazione preliminare del rischio di alluvioni fornisce una valutazione dei rischi potenziali, principalmente sulla base dei dati registrati, di analisi speditive e degli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui, in particolare, le conseguenze dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni e tenendo conto della pericolosità da alluvione.

(LG-FF)

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