Varato il Codice delle frontiere di Schengen

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 105/1 del 13-4-2006 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Con l’ adozione del Regolamento (CE) n. 562/2006 del 15 marzo 2006 una nuova tappa si aggiunge alla definizione dello spazio di libera circolazione delle persone ( area di Schengen), così come previsto dall’ articolo 62, punti 1) e 2), lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea. Il Regolamento, che entra in vigore il 13 ottobre 2006, rappresenta, nell’ insieme, uno sviluppo delle norme comuni della Convenzione di Schengen, istituita il 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’ Unione economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’ eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché del manuale comune.
Il Regno Unito e la Repubblica d’ Irlanda vi partecipano in modo limitato e non sono tenuti alla sua applicazione. La Danimarca dovrebbe decidere entro sei mesi dalla data di adozione di quieto regolamento. Il regolamento no non si applica ai territori extra europei della Francia e dei Paesi Bassi.
Fra gli aspetti più rilevanti del codice delle frontiere di Schengen adottato, consiste nella realizzazione di un corpus legislativo comune per ciò che riguarda il controllo di frontiera alle frontiere, attraverso il consolidamento e lo sviluppo dell’ acquis esistente in materia che è una delle componenti essenziali della politica comune di gestione delle frontiere esterne definita nella comunicazione della Commissione del 7 maggio 2002, dal titolo “ Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell’ Unione europea. Questo obiettivo è stato incluso nel Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell’ Unione europea, approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002 e avallato dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002, nonché dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.
Per quanto riguarda le “ frontiere interne” esse possono essere attraversate in qualunque punto senza controlli di frontiera dai cittadini dell’ Unione europea, dai loro familiari cittadini di paesi terzi e dai cittadini degli altri Stati che hanno aderito alla Convenzione di applicazione dell’ accordo di Schengen ( Svizzera, Islanda, Norvegia).
Da rilevare il fatto che le guardie di frontiera presso le frontiere interne pur non esercitando più il controllo delle persone, non pregiudica l’ esercizio delle competenze di polizia degli Stati membri in forza della legislazione nazionale, anche presso le aree dio frontiera. Il libero attraversamento delle frontiere non pregiudica quindi la possibilità che in alcuni Stati membri vi sia l’ obbligo di possedere o portare con sé documenti di identità.
Poiché l’ obiettivo del regolamento, vale a dire l’ istituzione di norme applicabili all’ attraversamento delle frontiere da parte delle persone non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’ articolo 5 del trattato.
Inoltre, il regolamento rispetta i diritti fondamentali o osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea, e quindi deve essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento.

Fonte: Eur-Lex

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