Veicoli: emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 119/1 del 6-5-2008 è pubblicato il Regolamento n. 83 della Commissione economica per l’ Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) – Disposizioni uniformi relative all’ omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore.

L’ Atto di cui sopra, adottato da organi creati da accordi internazionali, riporta il Regolamento n. 83 della Commissione economica per l’ Europa delle Nazioni Unite (UN-ECE) e si applica ai veicoli delle categorie M ed N indicati nella Tabella A, per quanto riguarda le prove previste per questi veicoli nella Tabella B.

Riguarda:
1.1.1. Emissioni allo scarico a temperatura ambiente normale e bassa, emissioni evaporative, emissioni di gas dal basamento, durata dei dispositivi di scarico antinquinamento e sistemi diagnostici di bordo (OBD) dei veicoli a motori muniti di motore ad accensione comandata e di almeno quattro ruote.
1.1.2. Emissioni allo scarico, durata dei dispositivi antinquinamento e sistemi diagnostici di bordo (OBD) dei veicoli delle categorie M1 e N1 muniti di motore ad accensione spontanea e di almeno quattro ruote e con massa massima non superiore a 3.500 kg.
1.1.3. Emissioni allo scarico a temperatura ambiente normale e bassa, emissioni evaporative, emissioni di gas dal basamento, durata dei dispositivi di scarico antinquinamento e sistemi diagnostici di bordo (OBD) dei veicoli ibridi elettrici (Hybrid Electric Vehicles, HEV) muniti di motore ad accensione comandata e di almeno quattro ruote.
1.1.4. Emissioni allo scarico, durata dei dispositivi antinquinamento e sistemi diagnostici di bordo (OBD) dei veicoli ibridi elettrici (HEV) delle categorie M1 e N1 muniti di motore ad accensione spontanea di almeno quattro ruote e con massa massima non superiore a 3.500 kg.
1.1.5. Il presente regolamento non si applica: ai veicoli con massa inferiore a 400 kg e ai veicoli con velocità massima di progetto inferiori a 50 km/h e ai veicoli con massa a vuoto non superiore a 400 kg se destinati al trasporto di passeggeri, ovvero a 550 kg se destinati al trasporto di merci, e potenza massima del motore non superiore a 15 kW.
1.1.6. Su richiesta del costruttore, l’ omologazione rilasciata in forza del presente regolamento può essere estesa da veicoli delle categorie M1 o N1 muniti di motore ad accensione spontanea e già provvisti di omologazione a veicoli delle categorie M2 e N2 con massa di riferimento non superiore a 2.840 kg e conformi alle prescrizioni del punto 7 (Estensione dell’ omologazione).
1.1.7. I veicoli della categoria N1 muniti di motore ad accensione spontanea o di motore ad accensione comandata alimentato a GN o GPL non sono soggetti al presente regolamento se sono stati approvati in forza del regolamento n. 49 modificato dalla serie più recente di emendamenti.
1.2. Il presente regolamento non si applica ai veicoli muniti di motore ad accensione comandata alimentato a GN o GPL e utilizzato per la propulsione di veicoli a motore della categoria M1 con massa massima superiore a 3.500 kg. M2, M3, N2, N3 a cui si applica il regolamento n. 49.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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