La Suprema Corte, con la sentenza n. 36581 del 21 settembre 2009, si è pronunciata sulle responsabilità del committente allorché l’appaltatore non sia fornito della necessaria capacità tecnico-professionale
Con la sentenza n. 36581 del 21 settembre 2009 la Cassazione si è pronunciata in merito alle responsabilità del proprietario di un immobile per l’infortunio mortale occorso ad un operaio inviato dall’appaltatore per effettuare i lavori di rifacimento del tetto.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso avanzato dal Procuratore Generale avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d’Appello, il quale ricorso sottolineava che “la Corte territoriale aveva del tutto ignorato che, nell’ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni, il committente dei lavori è responsabile, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell’attuazione generale delle norme antinfortunistiche”.
La Corte di legittimità, rilevando nella fattispecie che “il titolare dell’immobile aveva commissionato i lavori di parziale ristrutturazione dello stabile di sua proprietà, in particolare il rifacimento del tetto, all’operaio benché questo non fosse titolare di una impresa edile ma dipendente in mobilità di altra impresa, né disponesse dei mezzi necessari per eseguire le opere, tanto che le attrezzature erano di un nipote”, ha affermato che un obbligo di vigilanza gravava sul committente-proprietario dell’immobile, che questi avrebbe dovuto esercitare “affinché le opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa antinfortunistica”.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso avanzato dal Procuratore Generale avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d’Appello, il quale ricorso sottolineava che “la Corte territoriale aveva del tutto ignorato che, nell’ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni, il committente dei lavori è responsabile, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell’attuazione generale delle norme antinfortunistiche”.
La Corte di legittimità, rilevando nella fattispecie che “il titolare dell’immobile aveva commissionato i lavori di parziale ristrutturazione dello stabile di sua proprietà, in particolare il rifacimento del tetto, all’operaio benché questo non fosse titolare di una impresa edile ma dipendente in mobilità di altra impresa, né disponesse dei mezzi necessari per eseguire le opere, tanto che le attrezzature erano di un nipote”, ha affermato che un obbligo di vigilanza gravava sul committente-proprietario dell’immobile, che questi avrebbe dovuto esercitare “affinché le opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa antinfortunistica”.
AG
Fonte: Corte di Cassazione