Nella Newsletter del 3 aprile 2009 il Garante per la protezione dei dati personali riporta le Prescrizioni per la video sorveglianza in un supermercato -26 febbraio 2009.
Le prescrizioni per la video sorveglianza stabiliscono che non è lecito installare telecamere che possano controllare i lavoratori, anche in aree e locali dove si trovino saltuariamente. Lo ha ribadito il Garante della privacy ricordando che luso delle telecamere sui luoghi di lavoro deve rispettare in maniera rigorosa gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori, richiamati anche dal Codice della privacy. Per questo motivo al termine di unoperazione di controllo sullutilizzo di apparati di video sorveglianza da parte di un supermercato lAutorità ha disposto il blocco del trattamento effettuato mediante alcune videocamere poste in aree suscettibili di transito da parte dei lavoratori, come quelle di carico e scarico delle merci, i box informazioni e la zona circostante. Il sistema di videosorveglianza può, infatti, configurarsi come forma di controllo a distanza dellattività lavorativa anche nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati anche solo temporaneamente dal personale. A tale proposito, il Garante ha ricordato quanto a suo tempo stabilito dalla Corte di Cassazione, la quale aveva confermato che il divieto di controllo a distanza dellattività lavorativa non è escluso dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente.
(LG-SP)
Approfondimenti