Alla richiesta di chiarimenti di un datore di lavoro relativa al trattamento dei dati personali biometrici al fine di verificare le presenze sul luogo di lavoro dei dipendenti, Il Garante della Privacy, con Parere del 21 luglio 2005, ha dichiarato che luso delle impronte digitali per i sistemi di rilevamento delle presenze nei luoghi di lavoro non è ammesso.
Dunque, come da Parere del 21 luglio 2005 del Garante per la protezione dei dati personali (Compiti del garante Uso delle impronte digitali per i sistemi di rilevamento delle presenze nei luoghi di lavoro), è vietato luso generalizzato delle impronte digitali dei dipendenti per controllare le presenze sul luogo di lavoro, sottolineando che per raggiungere lo stesso scopo si possono adottare altre tecniche più proporzionate ed ugualmente efficaci.
Nella specie lAutorità Garante ha vietato il trattamento dei dati biometrici ad una industria del settore costruzioni con circa trecento dipendenti, che intendeva utilizzare le impronte per controllare gli orari di ingresso e uscita dei propri dipendenti dai luoghi di lavoro al fine di prevenire alcune condotte abusive (scambio dei badge) e ovviare allo smaltimento delle tessere magnetiche in uso.
Nella specie lAutorità Garante ha vietato il trattamento dei dati biometrici ad una industria del settore costruzioni con circa trecento dipendenti, che intendeva utilizzare le impronte per controllare gli orari di ingresso e uscita dei propri dipendenti dai luoghi di lavoro al fine di prevenire alcune condotte abusive (scambio dei badge) e ovviare allo smaltimento delle tessere magnetiche in uso.
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