Vigili del Fuoco, chiarimenti sulle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione

Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Circolare DCPREV n. 9833 del 22/07/2020 recante indicazioni sui principali elementi di novità introdotti dal DM 10 marzo 2020 per gli impianti di climatizzazione.

Circolare DCPREV n. 9833 del 22/07/2020

OGGETTO: Decreto 10 marzo 2020 – Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Con l’entrata in vigore del decreto del 10 marzo 2020, lo scorso 18 giugno, si ritiene opportuno evidenziare i principali elementi di novità introdotti dal decreto in argomento.

Il decreto si prefigge di aggiornare le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi, in particolare quelle che consentono, per le macchine e apparecchiature facenti parte degli impianti di climatizzazione e condizionamento inserite nelle attività regolamentate dalle predette regole tecniche, la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici.

In particolare tale disposizione riguarda i seguenti decreti:

• decreto del Ministro dell’ Interno 26 agosto 1992 recante “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”;
• decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere” e s.m.i.;
• decreto del Ministro dell’Interno 19 agosto 1996 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
• decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2002 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione. la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private” e s.m.i.;
• decreto del Ministro dell’Interno 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”;
• decreto del Ministro dell’Interno 27 luglio 2010 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”.

Per quanto sopra, il decreto 10 marzo 2020:
• consente la possibilità di utilizzo, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, di macchine equipaggiate con refrigeranti classificati A1 o A2L, superando così il vincolo di utilizzo di soli fluidi non tossici o non infiammabili;
• ribadisce che la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti deve essere fatta a regola d’arte, quindi rispettando le regole e le norme applicabili;
• ribadisce che gli impianti di climatizzazione e condizionamento sono impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi.

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