Vigili del Fuoco, circolare con i primi chiarimenti al D.M. 1° settembre 2021

Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 6 ottobre 2021 la circolare DCPREV prot. n. 14804 recante “DM 01/09/2021 – Primi chiarimenti”

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Circolare prot. n. 14804 del 06/10/2021

OGGETTO: DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230, del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al citato decreto.

GENERALITA’
Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008.
Per disciplinare in modo uniforme l’applicazione dei contenuti dell’allegato suddetto, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, in accordo con i principali rappresentanti di categoria, ha predisposto il presente documento e le tre appendici recanti:
I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio
III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato

Si intendono per presidi antincendio gli “impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.

Nell’Appendice I, incentrata sulle caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione, sono trattati i seguenti argomenti:
• Requisiti dei docenti
• Aggiornamento dei docenti
• Abilitazione dei docenti
• Individuazione dei soggetti formatori
• Requisiti di natura generale: idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature
• Formazione a distanza in modalità videoconferenza sincrona
• Elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame
• Individuazione dei requisiti delle sedi oggetto di esame di qualifica
• Riconoscimento dei requisiti per le sedi di esame
• Organizzazione degli esami

REQUISITI DEI DOCENTI
Per quanto riguarda i requisiti dei docenti, come previsto dal decreto, essi si differenziano in funzione del fatto che la docenza sia relativa alla sola parte teorica, alla sola parte pratica o ad entrambe, prevedendo una serie di requisiti diversi, oltre all’esperienza in merito alla manutenzione del presidio oggetto dello specifico corso. Si considera qualificato il docente che possa dimostrare di possedere i suddetti requisiti tramite apposita documentazione riferita alle attività svolte o tramite attestazione del datore di lavoro (ad esempio: curriculum vitae, attestati di partecipazione a corsi di formazione sullo specifico presidio per il quale si intende svolgere docenza e/o attestazioni dell’esperienza maturata sullo specifico presidio a cura del datore di lavoro, ecc.).

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI
I soggetti formatori dei corsi per tecnici manutentori qualificati dovranno essere individuati tra:
• le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, organismi paritetici, nel settore dell’antincendio di cui al decreto 1° settembre 2021, direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione;
• le associazioni operanti nel settore della produzione o installazione o manutenzione dei presidi antincendio con esperienza documentata nel settore della formazione almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021;
• i soggetti formatori accreditati presso la regione di competenza, con esperienza documentata nel settore della formazione dei tecnici manutentori antincendio almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021;
• le istituzioni scolastiche nei confronti dei propri studenti.

Fonte: Vigili del Fuoco

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