Vigili del Fuoco, decreto relativo ai corsi per operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di biogas

Pubblicato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco il Decreto n. 213 del 13/09/2018 relativo ai requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di biogas.

Decreto del Sig. Capo Dipartimento n. 213 del 13/09/2018

“Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1 dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2016”

Art. 1.
Soggetti formatori

1. A norma del punto 6.1 dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2016 sono soggetti formatori, abilitati ad effettuare corsi di addestramento, per quanto attiene la sicurezza antincendio, al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale e di biogas:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
b) i privati, gli enti o le società, di seguito denominati “organismi formatori”, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.

Art. 2
Requisiti degli organismi formatori

1. Gli organismi formatori devono disporre di un corpo docente formato da unità in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o triennale ad indirizzo tecnico o diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, propedeutici all’esercizio di una professione, unitamente ad una comprovata esperienza, almeno biennale, nel settore del gas naturale o biogas, maturata attraverso lo svolgimento di prestazioni tecniche presso enti, società o studi professionali;
b) iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
c) certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 con specifico riferimento alla gestione delle operazioni di carico, scarico e trasporto delle merci pericolose.
2. Gli organismi formatori devono, altresì, disporre di un’adeguata struttura logistica e gestionale per garantire lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e per assicurare l’espletamento dei compiti previsti dal presente decreto.

Art. 3
Programmi e modalità di svolgimento dei corsi di addestramento

1. Per ogni corso l’organismo formatore nomina un direttore del corso, che cura il corretto svolgimento del programma didattico, i cui contenuti minimi sono indicati nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, e provvede alla tenuta del registro delle presenze, verificando la regolare partecipazione dei discenti.
2. Il corso, della durata di almeno sedici ore, è costituito da una parte teorica ed una pratica e si conclude con una verifica finale.
3. A ciascun corso non può partecipare un numero di discenti superiore a venti.
4. Il soggetto formatore fornisce ai discenti il materiale didattico inerente gli argomenti trattati.
5. Per i discenti in possesso del certificato di formazione professionale ADR, in corso di validità, per il trasporto di merci pericolose in cisterna, il corso potrà avere durata ridotta ad otto ore e il relativo programma include i contenuti minimi di cui all’allegato 1.
6. Al fine di consentire gli eventuali controlli, l’organismo formatore comunica, almeno 15 giorni prima di dare inizio all’attività di formazione, il possesso dei requisiti previsti all’articolo 2 e le informazioni relative al corso di addestramento, alla Direzione regionale dei vigili del fuoco competente per territorio in relazione alla sede di svolgimento del corso.

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