OGGETTO: DPR 151/11 Attività n. 80 – Gallerie stradali più lunghe di 500 metri – Adempimenti procedurali e tecnici- Indirizzi applicativi.
Il DPR 151/11 ha assoggettato ai procedimenti di prevenzione incendi le gallerie stradali di lunghezza superiore ai 500 metri annoverandole in categoria A.
Tali infrastrutture possono o meno essere ricomprese nella rete stradale transeuropea (rete TEN).
Si evidenzia, in via preliminare, la differenza dei procedimenti amministrativi antincendio applicabili per le infrastrutture stradali che appartengono alla rete TEN, per le quali, pur applicandosi la disciplina dall’art. 4 del DPR 151/11, risulta preminente, sia in termini procedurali che tecnici, l’aspetto autorizzatorio nonché l’opera di controllo e vigilanza che il D.lgs. 264/06 pone in capo alle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare alla Commissione permanente per le gallerie di cui all’art. 4 dello stesso D.lgs 264/06.
Per le gallerie in esercizio della rete TEN e non ancora conformi ai requisiti previsti dal D.lgs 264/06, i termini di raccordo tra gli adempimenti procedurali previsti dal DPR 151/11 e dal D.lgs 264/06 sono stati chiariti dalle circolari n. 1 del 29.01.2013 e n. 2 del 12.04.2016 che, in sostanza, hanno evidenziato che il termine fissato dalla legge per la presentazione della SCIA di cui all’art. 4 del DPR 151/11 è sei mesi dopo la scadenza temporale prevista per gli adeguamenti tecnici di cui all’allegato II del D.Igs 264/06 (la data riportata dal comma 7 dell’art. 10 è il 30.04.2019).
Inoltre, come già riportato nella Circolare DCPREV 14724 del 26,11.2012, ai fini degli adempimenti di cui DPR 151/2011, l’asseverazione a firma di tecnico abilitato, a corredo della SCIA dì cui all’art. 4 del medesimo decreto, deve attestare la conformità della galleria appartenente alla rete TEN ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nel D.lgs 5 ottobre 2006, n. 264.
Per quanto riguarda, invece, le gallerie stradali esistenti non appartenenti alla rete TEN, il termine di presentazione della SCIA di cui all’art. 4 del DPR 151/11 è stato prorogato da vari interventi legislativi che si sono succeduti nel corso del tempo e, da ultimo, sono stati fissati dall’articolo 7 dalla legge n. 134/2012 che, tra l’altro, prevede che “…gli adempimenti amministrativi stabiliti dal …regolamento sono espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall’articolo 55, comma l-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012. n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012,n. 27” (il termine dei sei mesi decorre dal 30 aprile 2019).
Tale disposto normativo ha, pertanto, uniformato i termini per la presentazione della SCIA ex art. 4 DPR 151/11 sia in caso di gallerie appartenenti alla rete TEN che di gallerie non appartenenti alla rete TEN.
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