Vigili del fuoco, modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di P.I. per le pratiche inerenti le materie radioattive

Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Circolare DCPREV n. 12000 del 16 settembre 2020 inerente il decreto legislativo n. 101 del 31/07/2020 – Modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi per le pratiche inerenti le materie radioattive.

Circolare DCPREV n. 12000 del 16/09/2020

OGGETTO: Decreto legislativo 31 luglio 2020, 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/6411Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” – Modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall ‘esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell ‘articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” il 28 agosto u.s. sono stati modificati i parametri per l’assoggettamento alle diverse autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti, precedentemente fissate dall’abrogato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.
Di conseguenza vengono modificati anche i valori per l’ assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle attività ai punti n. 58, 59, 60, 61 e 62 dell’allegato I al DPR 151/2011.
Infatti, poiché dette attività risultano legate a diverse tipologie di autorizzazioni in materia radioprotezionistica, i riferimenti all’abrogato D.Lgs. 230/95 dovranno essere riferiti ai corrispondenti articoli del D. Lgs. 101/2020.
Si riporta, di seguito, uno stralcio dell’allegato I al DPR 151/2011, relativo alle attività interessate, con riportato l’aggiornamento dei riferimenti normativi.

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