Vigili del Fuoco: pubblicata Nota relativa all’assoggettabilità sorgenti di radiazioni mobili

Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Nota prot. n. 11973 del 05/10/2016 recante “Assoggettabilità all’attività n.58 dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, per sorgenti di radiazioni mobili (art. 27 co. 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i.)”

Nota prot. n. 11973 del 05/10/2016

OGGETTO: Assoggettabilità all’attività n.58 dell’Allo I del D.P.R. 151/2011, per sorgenti di radiazioni mobili (art. 27 co. l bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i.).

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento circa i corretti adempimenti da porre in atto nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, per le sorgenti di radiazioni mobili, di cui all’art. 27 comma 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i..
Come noto, infatti, il D.P.R. 151/2011, modificando il previgente quadro normativo, ha previsto l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi, al n.58 dell’All. I, delle pratiche dì cui al D.Lgs. 230/95 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi.
Pertanto, per le pratiche ricomprese all’art. 27 comma 1 bis del D.lgs. 230/95 e s.m.i, essendo le stesse assoggettate all’obbligo di nulla osta, dovranno essere attivate anche le procedure tecnico autorizzative previste dal Regolamento di prevenzione incendi, presso il Comando provinciale VV.F. territorialmente competente sulla sede operativa primaria del titolare del nulla osta.
In coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 230/95 e s.m.i. circa il regime autorizzativo per le pratiche ex art 27 co. 1 bis, il buon esito delle succitate procedure di cui al D.P.R. 151/2011, costituisce titolo autorizzativo all’impiego delle sorgenti mobili di radiazioni anche presso “più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica”.
Inoltre, per quanto attiene gli aspetti tecnici, in fase di valutazione progetto e di successiva SCIA ex D.P.R. 151/2011, dovranno essere descritte, in particolare, le principali misure di sicurezza antincendio adottate presso la sede di detenzione delle sorgenti e presso le sedi di utilizzo, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle stesse sorgenti ed alle loro modalità di impiego; il Comando provinciale VV.F. potrà, infine, richiedere, al responsabile dell’attività, l’obbligo di invio di notifica preventiva ai Comandi VV.F delle province ove, di volta in volta, detta sorgente sarà utilizzata.

Con l’occasione, è bene rammentare, infine, che le sorgenti di radiazioni mobili in argomento vengono sovente impiegate presso ditte terze già assoggettate ai controlli obbligatori di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011.
Per tale fattispecie, quindi, nell’ambito delle procedure di cui allo stesso D.P.R. e con le modalità fissate al D.M. 7 agosto 2012, il responsabile della ditta terza presso la quale si impieghino dette sorgenti mobili, in maniera non occasionale, è tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio incendio della propria attività, in conseguenza del rischio aggiuntivo introdotto dalla presenza non occasionale di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
In particolare, infatti, si ritiene necessario prendere in considerazione, in caso di emergenza, le ulteriori problematiche che potrebbero originarsi in relazione alla sicurezza della popolazione, dei lavoratori e dei soccorritori VF intervenuti nonché le procedure per la messa in sicurezza delle apparecchiature e sorgenti radiogene utilizzate.

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