Vigili del Fuoco, pubblicato riscontro a quesiti riguardanti la reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori

Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 02/09/2020 la risposta a quesiti riguardanti la reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

Lettera prot. 11297 del 02/09/2020

OGGETTO: Reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori.

In riscontro ai quesiti formulati con la nota a margine indicata, si forniscono di seguito alcuni indirizzi di carattere generale, rimandando al confronto con le strutture territoriali del C.N.VV.F. per una più ampia ed approfondita disamina delle questioni segnalate attuabile anche
sulla base della documentazione tecnica a corredo delle singole concrete progettualità.

Premesso quanto sopra e con riferimento al capitolo S.1 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., si rappresenta che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco, peraltro espressi in soli termini di classe italiana perché, non trattandosi di prodotti da costruzione, la classificazione europea è non applicabile [na].

Analogamente, preme sottolineare che i particolari requisiti di reazione al fuoco previsti da alcune Regole tecniche verticali (RTV) sono limitati ai soli materiali installati “nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi”, per i quali, altrimenti, si applicherebbero i livelli di prestazione fissati dalla tabella S.1-2 in funzione dei criteri di attribuzione; per gli altri ambienti dell’attività si applica invece la tabella S.1-3.

Infine, relativamente alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano degli ascensori, si rappresenta come il capitolo V.3 del Codice detta indicazioni sui vani corsa degli ascensori in quanto ambiti dell’opera da costruzione.

Nell’adozione del livello di prestazione III della compartimentazione (capitolo S.3), il progettista dovrà anche verificare che la presenza di particolari ambiti o elementi impiantistico/costruttivi non inficino la prestazione richiesta; quindi, qualora le caratteristiche della macchina ascensore non garantiscano quanto previsto, si potrà far ricorso alle soluzioni alternative di cui al paragrafo S.3.4.2 del Codice o, più semplicemente, ad una rivisitazione progettuale
dell’ interfacciamento tra vano corsa ascensore e piani dell’opera da costruzione.

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