Larticolo 1 del Regolamento prevede che:
1. Fermo restando il limite di altezza di cui al comma 2 dellarticolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, che si applica anche alle altre qualifiche disciplinate nel presente articolo, lammissione ai concorsi pubblici per laccesso alle qualifiche iniziali nei ruoli dei Vigili del fuoco, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetta alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica:
-sana e robusta costituzione fisica;
-piena integrità psichica;
-peso corporeo contenuto nei limiti indicati nellallegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento;
-normalità del senso luminoso e cromatico; nei casi dubbi leventuale giudizio di non idoneità, ai sensi del presente punto, deve essere comunque sempre supportato dallesecuzione di un esame con anomaloscopio di Nagel;
– normalità del campo visi vo, della motilità oculare e del senso stereoscopico;
-acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con un non meno di 6/10 nellocchio che vede meno.
Eammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.
(LG-FF)