Vigili del fuoco: regolamento per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.93 del 19 aprile 2008 è pubblicato il Decreto 11 marzo 2008, n. 78 relativo al “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Il Ministro dell’Interno, Amato, ravvisata l’opportunità, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia della materia, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ritenuto di dover prevedere per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del Corpo stesso requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale funzionali alla peculiarità del servizio prestato non solo per il personale che espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attività tecniche, amministrativo-contabile e tecnico-informatiche, ha emanato il Decreto 11 marzo 2008, n. 78 che adotta il Regolamento concernente, fra l’altro, i requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità.

L’articolo 1 del Regolamento prevede che:
“1. Fermo restando il limite di altezza di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, che si applica anche alle altre qualifiche disciplinate nel presente articolo, l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche iniziali nei ruoli dei Vigili del fuoco, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetta alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica:
-sana e robusta costituzione fisica;
-piena integrità psichica;
-peso corporeo contenuto nei limiti indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento;
-normalità del senso luminoso e cromatico; nei casi dubbi l’eventuale giudizio di non idoneità, ai sensi del presente punto, deve essere comunque sempre supportato dall’esecuzione di un esame con anomaloscopio di Nagel;
– normalità del campo visi vo, della motilità oculare e del senso stereoscopico;
-acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con un non meno di 6/10 nell’occhio che vede meno.

E’ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.

(LG-FF)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo