A partire dal 17 febbraio scorso è entrato in vigore il Regolamento(CE)n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 46/1 del 17 febbraio 2004 –
che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91.
che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91.
Con lapplicazione del nuovo regolamento, che abroga il precedente regolamento (CEE) n. 295/91 il quale stabiliva i diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco dovuto a sovraprenotazione (cd. overbooking), dovrebbe contribuire ad una drastica riduzione dei casi di negato imbarco (nel 2002 limbarco è stato negato a 250.000 viaggiatori) per i quali le compagnie aeree dovranno versare compensazioni dissuasive (250 euro per le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km., 400 euro per quelle comprese fra 1500 e 3500 km. e 600 euro per quelle superiori a 3500 km.).
Le differenze tra i due regolamenti sono particolarmente significative. Le più evidenti sono le seguenti:
-le nuove norme di applicano non solo al caso del negato imbarco (quando il passeggero si presenta allimbarco con lanticipo richiesto rispetto allorario di partenza, in possesso di prenotazione confermata e di valido biglietto e cionostante gli viene negato limbarco), ma anche a quello della cancellazione del volo e del ritardo prolungato della partenza;
-le nuove norme si applicano a tutti i voli, siano essi di linea o charter, anche se inclusi in pacchetti turistici tutto compreso
-è stata incrementata la misura della compensazione pecuniaria da riconoscere ai passeggeri.
Le nuove norme si applicano ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro (e, dunque,indipendentemente dalla nazionalità del passeggero o del vettore) nonché ai passeggeri in partenza da un aeroporto extra-UE ma con destinazione un aeroporto comunitario (a meno che tali passeggeri, imbarcati su un volo operato da un vettore europeo, abbiano ricevuto nel paese terzo benefici o una compensazione pecuniaria o assistenza).
Lapplicazione delle norme è subordinata alle condizioni che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata sul volo e, tranne nel caso di cancellazione del volo, si siano presentati ai check-in secondo le modalità stabilite e allora precedentemente indicata dal vettore, dal tour operator o dallagente di viaggio, in mancanza di indicazione dellora, almeno quarantacinque minuti prima dellora di partenza pubblicata. Tali condizioni non sono richieste (e dunque in tal caso le norme del Regolamento trovano comunque applicazione) nel caso di passeggeri trasferiti da un vettore aereo o da un tour operator dal volo su cui erano prenotati ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
Il nuovo regolamento prevede inoltre che ogni Stato membro istituisca un organismo indipendente incaricato di trattare le denunce dei passeggeri e le eventuali controversie con le compagnie, evitando così di ricorrere a lunghi e costosi procedimenti giudiziari. In Italia, lorganismo indicato è lEnte Nazionale per lAviazione Civile (ENAC)-Viale del Castro Pretorio,118-00185 Roma.
Le differenze tra i due regolamenti sono particolarmente significative. Le più evidenti sono le seguenti:
-le nuove norme di applicano non solo al caso del negato imbarco (quando il passeggero si presenta allimbarco con lanticipo richiesto rispetto allorario di partenza, in possesso di prenotazione confermata e di valido biglietto e cionostante gli viene negato limbarco), ma anche a quello della cancellazione del volo e del ritardo prolungato della partenza;
-le nuove norme si applicano a tutti i voli, siano essi di linea o charter, anche se inclusi in pacchetti turistici tutto compreso
-è stata incrementata la misura della compensazione pecuniaria da riconoscere ai passeggeri.
Le nuove norme si applicano ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro (e, dunque,indipendentemente dalla nazionalità del passeggero o del vettore) nonché ai passeggeri in partenza da un aeroporto extra-UE ma con destinazione un aeroporto comunitario (a meno che tali passeggeri, imbarcati su un volo operato da un vettore europeo, abbiano ricevuto nel paese terzo benefici o una compensazione pecuniaria o assistenza).
Lapplicazione delle norme è subordinata alle condizioni che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata sul volo e, tranne nel caso di cancellazione del volo, si siano presentati ai check-in secondo le modalità stabilite e allora precedentemente indicata dal vettore, dal tour operator o dallagente di viaggio, in mancanza di indicazione dellora, almeno quarantacinque minuti prima dellora di partenza pubblicata. Tali condizioni non sono richieste (e dunque in tal caso le norme del Regolamento trovano comunque applicazione) nel caso di passeggeri trasferiti da un vettore aereo o da un tour operator dal volo su cui erano prenotati ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
Il nuovo regolamento prevede inoltre che ogni Stato membro istituisca un organismo indipendente incaricato di trattare le denunce dei passeggeri e le eventuali controversie con le compagnie, evitando così di ricorrere a lunghi e costosi procedimenti giudiziari. In Italia, lorganismo indicato è lEnte Nazionale per lAviazione Civile (ENAC)-Viale del Castro Pretorio,118-00185 Roma.
Fonte: Eur-Lex
Approfondimenti