“Eurodac”-Parere del Garante europeo della protezione dei dati.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 92/1 del 10 aprile 2010 è pubblicato il Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento(CE) in corso di adozione.

Il nuovo regolamento(CE) stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Il parere riguarda anche la proposta di decisione del Consiglio sulle richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità dio contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto.

Si legge nella “Introduzione” al Parere del Garante che il 10 settembre 2009 la Commissione ha adottato due proposte: la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’”Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento(CE) che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e la proposta di decisione del Consiglio sulle richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto.

Le proposte sono state inviate dalla Commissione al GEPD (Garante europeo della protezione dei dati) per consultazione e sono pervenute il 15 settembre 2009, conformemente all’articolo 28, paragrafo 2 del Regolamento(CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di dati personali.

Il GEPD ha ricevuto anche la valutazione d’impatto e si rallegra di essere stato consultato e raccomanda che il riferimento alla consultazione figuri nei considerando della proposta, come è avvenuto per una serie di altri testi legislativi sui quali il GEPD è stato consultato, a norma del sopra citato regolamento.

La questione dell’accesso a sistemi informatici su larga scala a fini di contrasto è già stata affrontata dal GEPD nell’ambito dell’accesso al sistema di informazione visti da parte delle autorità di contrasto e di Europol. L’oggetto delle proposte è inoltre strettamente collegato alla rifusione generale dei regolamenti Eurodac e Dublino sui quali il GEPD ha formulato due pareri il 18 febbraio 2009.

Nel parere il GEPD analizza la legittimità delle proposte. Tale analisi porterà a concludere che il Garante europeo nutre seri dubbi sulle legittimità delle proposte in questione e sull’opportunità di adottare strumenti legislativi su queste basi.
Il Parere del GEPD sottolinea che le proposte sono state adottate senza aspettare due importanti svolte nel contesto che potevano avere un impatto rilevante: il programma di Stoccolma e l’entrata in vigore (eventuale) del trattato di Lisbona. Inoltre la proposte è redatta indipendentemente dalla rifusione generale dei regolamenti Eurodac e Dublino, che sono tuttora all’esame al Consiglio e al Parlamento europeo.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo