18.2.2013 scade adeguamento dispositivi apertura manuale (vie d’esodo)

18.2.2013 scade adeguamento dispositivi apertura manuale (cd. maniglioni antipanico)

Il Il 18.2.2013 scade il termine previsto dall’articolo 5 del decreto ministeriale 30.11.2004 e successive modifiche, per l’adeguamento dei dispositivi di apertura manuale, maniglie, piastre, barre antipanico) delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco.

Il DM 30.11.2004 stabilisce poi i seguenti obblighi per i diversi soggetti coinvolti nella commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi:
a) per il produttore
b) per l’installatore
c) per il titolare dell’attività
.

Il DM 30.11.2004 doveva entrare in vigore nel febbraio 2011.

Poi il DM Decreto 6 dicembre 2011 ha prorogato l’entrata in vigore di ulteriori 2 anni, cioè al 18 febbraio 2013.

I dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo, per le attività soggette a controllo da parte dei VV.F, devono (D.M. 3/11/2004) essere:
– marcati CE ai sensi del DPR 246/93
(marcatura dei prodotti da costruzione)

Vai alla nota illustrativa dei nuovi obblighi (area riservata Abbonati Livelli 1., 2., 3. e 4. (digita parola APERTURA) …

—————

Testo del Decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell’Interno pubblicato sulla G.U. n. 299 del 24-12-2011 recante Modifica al decreto del 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

Art. 1

1. All’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004, le parole «ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti «di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

Art. 2

1. All’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni». Restano fermi i casi per cui e’ prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l’obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalita’ originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.

2. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Precedente

Prossimo