18.2.2013: termine ultimo per adeguare apertura manuale porte lungo vie d’esodo in attività CPI

Il 18 febbraio 2013 scade il termine previsto dall’articolo 5 del decreto ministeriale 30.11.2004, per l’adeguamento dei dispositivi di apertura manuale, maniglie, piastre, barre antipanico) delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco

Nota dell’Ing. Pierluigi Bertoldo.

Il Il 18.2.2013 scade il termine previsto dall’articolo 5 del decreto ministeriale 30.11.2004, per l’adeguamento dei dispositivi di apertura manuale, maniglie, piastre, barre antipanico) delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco.

Il decreto 30 novembre 2004 stabilisce poi i seguenti obblighi per i diversi soggetti coinvolti nella commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi:
a) per il produttore
b) per l’installatore
c) per il titolare dell’attività.

Innanzitutto va precisato il campo di applicazione della prescrizione normativa, che è esclusivamente quello delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e al relativo rilascio di Certificato di prevenzione Incendi (CPI), elencate nell’allegato del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 , quando sia prevista l’installazione di particolari dispositivi di apertura secondo quanto dettagliato di seguito.

Le prescrizioni che saranno qui specificate non hanno pertanto carattere obbligatorio per le attività non soggette all’ottenimento di un CPI.

I dispositivi di apertura, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (in generale decreti ministeriali),
devono essere conformi:

a) alla norma UNI EN 179 (maniglia a leva o piastra a spinta), o ad altra equivalente, in:
– attività aperte al pubblico, se la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
– attività non aperte al pubblico, se la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

b) alla norma UNI EN 1125 (barra orizzontale antipanico), o ad altra equivalente, in:
– attività aperte al pubblico, se la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
– attività non aperte al pubblico, se la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
– locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.

I dispositivi devono essere muniti di marcatura CE, ai sensi del D.P.R. 246/93 (Attuazione della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione)

Leggi l’intera nota dell’Ing. Pierluigi Bertoldo nel link a fianco.

(PLB /LP)

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