Cassazione Lavoro: risarcimento ai parenti per morte del congiunto a seguito di infortunio

Con la sentenza n. 1072 del 18 gennaio 2011, la Cassazione Lavoro ha riconosciuto alla madre di un lavoratore deceduto dopo quattro giorni da un infortunio sul lavoro, la percentuale del 100% del danno biologico terminale per l’intensità delle sofferenze provate dalla vittima che ha percepito lucidamente l’approssimarsi della morte

Con riferimento alle domande -accolte dalla corte territoriale- di risarcimento del danno esistenziale per perdita del rapporto parentale e del danno morale e biologico jure successionis invocati dalla madre di un lavoratore deceduto dopo quattro giorni da un infortunio sul lavoro, la S.C., mentre ha negato il danno esistenziale (in quanto duplicazione del danno morale jure proprio già riconosciuto) ed il danno morale jure successionis (in quanto duplicazione del danno biologico richiesto allo stesso titolo), ha confermato il riconoscimento nella misura del 100% del danno biologico terminale jure successionis, considerando, più che il lasso temporale tra l’infortunio e la morte, l’intensità delle sofferenze provate dalla vittima dell’illecito per la presenza di una sofferenza e di una disperazione esistenziale di intensità tale da determinare nella percezione dell’infortunato un danno catastrofico, in una situazione di attesa lucida e disperata dell’estinzione della vita.

La Corte ha fatto proprio il “principio secondo cui, in caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte, un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell’intervallo tra lesione e morte, bensì dell’intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima (Cass. sez. III, 14.2.2007 n. 3260; Cass. sez. III, 2.4.2001 n. 4783, che in maniera incisiva fa riferimento alla “presenza di un danno “catastrofico” per intensità a carico della psiche del soggetto che attende lucidamente l’estinzione della propria vita”)”.

E, prosegue la Cassazione, “ritenuta pertanto l’irrilevanza del lasso di tempo intercorrente fra il sinistro e l’evento letale, osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha posto in rilievo che il giudice, nel caso ritenga di applicare i criteri di liquidazione tabellare o a punto, deve procedere necessariamente alla cd. “personalizzazione” degli stessi, costituita dall’adeguamento al caso concreto atteso che, siccome più volte ribadito da questa Corte, la legittimità dell’utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori è pur sempre fondata sul potere di liquidazione equitativa del giudice”. E la liquidazione del quantum, se supportata da una motivazione congrua e coerente sul piano logico, e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia, è sottratta a qualsiasi censura in sede di legittimità”.

Conclusivamente, “nel caso di specie la Corte territoriale, nel confermare la statuizione sul punto del primo giudice, ha rilevato, riportandosi agli esiti della consulenza medico legale effettuata, che il Signor B., nei quattro giorni precedenti il decesso, aveva subito un danno psichico totale per la presenza di una sofferenza e di una disperazione esistenziale di tale intensità da determinare nella percezione del defunto un danno catastrofico”, in una situazione di “attesa lucida e disperata dell’estinzione della vita”.

AG

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