“231 Ambiente”: in vigore dal 16 agosto – Corsi di Formazione

Il D.Lgs. 121/2011 (detto “231 Ambiente”):
– è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2011
– introduce il nuovo art. 25-undecies nel D.Lgs. 231/2001, ma perde il “SISTRI”, abrogato dal Decreto legge 138/2011
Il decreto prevede nuove sanzioni per aziende, livelli apicali e responsabili aziendali.
Ambiente e Lavoro promuove Corsi e Seminari di formazione il 12 e 13 ottobre 2011.

Il D.Lgs. 121/2011, detto “231 Ambiente“:
– è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2011
– è entato in vigore il 16 agosto 2011.

Introduce il nuovo art. 25-undecies nel D.Lgs. 231/2001, ma perde il “SISTRI”, abrogato dal Decreto legge 138/2011.

Il decreto prevede nuove sanzioni per aziende, livelli apicali e responsabili aziendali.

Ambiente e Lavoro promuove Corsi e Seminari di formazione il 12 e 13 ottobre 2011.

Nel link pubblichiamo una prima serie di informazioni.

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Sintesi «Art. 25-undecies (Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice
penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell’articolo 727-bis la sanzione pecuniaria
fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell’articolo 733-bis la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all’articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all’articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo
periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo,
e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione
pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all’articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell’articolo 258, comma 4, secondo periodo,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell’articolo 259, comma 1, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all’articolo 260, la sanzione pecuniaria
da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da
quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell’articolo 260-bis, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso
previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo,
e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso
previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell’articolo 279, comma 5, la sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7
febbraio 1992, n. 150, si applicano all’ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e
6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell’articolo 1, comma 2, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) OMISSIS;

4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS.
7. OMISSIS
8. OMISSIS

vedi decreto

(Pa-Ro)

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