Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2021, n. 1096 – Elusione dei dispositivi di sicurezza nel reparto macelleria del supermercato. Nessuna responsabilità del preposto da 5 giorni se mancano elementi probatori certi della conoscenza di tale prassi.
In questa sentenza la Corte di Cassazione ha evidenziato che è pur vero «che il preposto è soggetto agli obblighi di cui al citato D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 19, ma un’eventuale condotta omissiva al riguardo, non può essergli ascritta laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza della prassi elusiva o che l’avesse colposamente ignorata. Tale certezza può, in alcuni casi, inferirsi da considerazioni di natura logica, laddove, ad esempio, possa ritenersi che la prassi elusiva costituisca univocamente frutto di una scelta aziendale, finalizzata, in ipotesi, ad una maggiore produttività.»
La Suprema Corte ha precisato che però «quando, come in questo caso non vi siano elementi di carattere logico per dedurre la conoscenza o la conoscibilità di prassi aziendali incaute da parte del garante – che, nel caso in esame, proprio perchè preposto non vantava uno specifico interesse al riguardo – è necessaria l’acquisizione di elementi probatori certi ed oggettivi che dimostrino tale conoscenza o conoscibilità. Diversamente opinando, si porrebbe in capo alla figura che riveste una posizione di garanzia una inaccettabile responsabilità penale “di posizione”, tale da sconfinare nella responsabilità oggettiva.»
Fonte: Olympus.uniurb