Cassazione Penale: Infortunio mortale e responsabilità del costruttore della macchina non sicura

Cassazione Penale, Sez. 4, 16 dicembre 2020, n. 35945 – Infortunio mortale di un datore di lavoro colpito alla testa da una forma di grana. Responsabilità del costruttore della macchina non sicura.

In questa sentenza la Suprema Corte ha ribadito che “il costruttore risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione e fornitura di una macchina priva dei necessari requisiti di sicurezza indipendentemente dal soggetto che la utilizza, poiché il divieto di fabbricazione e vendita fissato dalla norma e di carattere generale è assoluto, in quanto collegato al divieto di utilizzo di un macchinario non a norma”.
Inoltre “l’imprenditore­ costruttore che costruisca una macchina industriale priva dei dispositivi di sicurezza […] non può invocare il principio dell’affidamento qualora l’acquirente utilizzi la macchina ponendo in essere una condotta imprudente, in quanto tale condotta sarebbe stata innocua o, comunque, avrebbe avuto conseguenze di ben diverso spessore, qualora la macchina fosse stata dotata dei presidi antinfortunistici”.

La Corte di Cassazione ha poi ricordato che “la presenza di certificati di conformità o di marcatura CE sulla macchina non esclude la responsabilità del costruttore, in quanto il marchio CE ha natura autocertificatoria (tanto che la sua presenza non esonera da responsabilità nemmeno chi acquista e utilizza un macchinario marcato CE)”.
Inoltre “va rammentato che le disposizioni antinfortunistiche hanno lo scopo di tutelare il lavoratore anche dai pericoli derivanti da sua colpa e che solo in presenza di un comportamento abnorme del lavoratore si può escludere il nesso di causalità; un comportamento abnorme è solo quello posto in essere in un ambito estraneo alle mansioni che gli sono affidate oppure, se rientrante in tali mansioni, consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano da qualunque ipotizzabile condotta imprudente”.

Fonte: Olympus.uniurb

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