Cassazione Penale: responsabilità dei committenti in qualità di amministratore di fatto e amministratore di diritto

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 dicembre 2020, n. 36438 – Caduta dall’alto durante i lavori di ristrutturazione di un ristorante: responsabilità dei committenti in qualità di amministratore di fatto e amministratore di diritto. Principio di effettività

In questa sentenza la Suprema Corte ha ricordato che “il principio di effettività in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro rende riferibile l’inosservanza delle norme precauzionali a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa”.
Ha anche ribadito che la giurisprudenza consolidata vuole “in materia di responsabilità colposa, che il committente di lavori dati in appalto debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza e pertanto debba scegliere l’appaltatore, e più in generale il soggetto al quale affida l’incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa”.
Il committente, inoltre, “ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati”.

La Corte di Cassazione ha poi riaffermato il principio che “qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedano una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine”.
Infine ha ribadito che “il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini”.

Fonte: Olympus.uniurb

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